La normativa del trattamento penitenziario speciale si inquadra nel
più generale contesto della legislazione d'emergenza, inaugurata
nel 1975 dalla famosa Legge Reale (30). <<La legge Reale (legge
22-5-1975, n. 152) amplia i casi in cui sia da ritenersi possibile
l'uso delle armi da parte delle forze dell'ordine...; rende possibile
la perquisizione personale sul posto anche senza l'autorizzazione
del magistrato...; vieta di partecipare a manifestazioni portando
caschi protettivi e con il volto coperto...; ripristina l'istituto
fascista del confino per ragioni politiche>> (30). Siamo nel
1975, a sette anni dall'esplosione di una rivolta sociale che non
mostrava nessun accenno di ricomposizione, ma, anzi, si muoveva verso
forme del conflitto sempre più radicali.
La legge Reale affrontava il problema della riconquista del controllo
delle strade, delle fabbriche e delle università, e lo faceva
dotando le forze dell'ordine di una libertà di intervento militare
che allora non avevano.
Ma la legislazione d'emergenza non si muoveva solo sul piano dello
scontro militare. <<In realtà la legge Reale è
poco più di uno spartiacque simbolico. Certo, è il momento
di emersione più plateale di quello che sarà il "diritto
speciale", ma già l'anno prima, e precisamente col decreto
legge n. 99 dell'11-4-1974, è stata allungata a dismisura la
carcerazione preventiva (fino a 8 anni). Nell'ottobre del '74 la legge
n. 497 ha poi reintrodotto l'interrogatorio di polizia giudiziaria...>>
(31).
Nel 1979, quando iniziarono i processi alle formazioni politiche armate,
toccò al sistema delle pene adeguarsi alle particolari esigenze
repressive del momento. In quell'anno la cosiddetta Legge Cossiga
introdusse nel nostro codice penale una nuova figura di reato, l'associazione
sovversiva, con sanzioni penali che andavano dai 7 ai 15 anni e, soprattutto,
con l'istituzione di un'aggravante per <<finalità di
terrorismo>>, che aumentava le pene della metà per reati
connessi a finalità sovversive (32).
Il rigido allineamento della magistratura ai dettami del nuovo mandato
politico che ispirava queste norme garantì in quegli anni una
grande efficacia all'azione repressiva.
C'è chi ha parlato, a tal riguardo, di una giurisprudenza dell'emergenza
(33), intendendo con ciò l'agire di un orientamento politico
giudiziario che ha permesso prima un massiccio ricorso alla custodia
cautelare, come strumento di neutralizzazione e di anticipazione della
sanzione penale, e, successivamente, un incredibile aumento delle
pene perseguito con un sapiente mix tra applicazione delle aggravanti
per <<finalità terroristiche>> e procedure giudiziarie
discrezionali (34).
Ancor prima che nel carcere, quindi, la legislazione speciale ha agito
sulla macchina repressiva e su quella giudiziaria. Ma, soprattutto,
essa è stata una forma della politica, una modalità
di risposta alla crisi sociale, che costituirà un paradigma
di governo negli anni a venire. <<La risposta alla rivolta sociale
fu l'edificazione del sistema dell'emergenza. La nozione di "emergenza",
concepita inizialmente come esigenza economica, divenne una categoria
dello spirito, per poi estendersi al campo giuridico, sociale e politico.
Si trasformò in uno strumento per governare il conflitto all'interno
di una nuova concezione della democrazia come spazio blindato composto
da territori recintati oltre i quali non era consentito fuoriuscire.
La legalità era il nuovo filo spinato che designava in modo
assolutamente rigido lo spazio dell'agire legittimo. Il conflitto
veniva messo a nudo, spogliato di ogni rappresentanza che ne tentasse
un recupero in termini di dialettica sociale e politica, per divenire
una questione di ordine pubblico, di codice penale. Per avere legittimità
i movimenti sociali dovevano rientrare nel recinto stabilito dalle
rappresentanze istituzionali, oppure subire la criminalizzazione>>
(35).
Fu così dato incarico al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa,
il militare che aveva guidato la soluzione di forza della rivolta
di Alessandria, di gestire i servizi di vigilanza esterni delle
carceri. I carabinieri presentarono un piano che prevedeva la creazione
di un circuito speciale destinato ad ospitare i militanti della
lotta armata e i detenuti comuni più pericolosi. Venne così
definita una prima mappa degli istituti che offrivano maggiori garanzie
di sicurezza, ed in questi furono approntati in fretta e furia i
primi reparti di massima sicurezza. <<Il primo decreto interministeriale
di questo tipo portava la data del 4 maggio 1977, era valido fino
al 31 dicembre 1980 e nominava Comandante dell'Ufficio di coordinamento
della sicurezza esterna degli stabilimenti penitenziari il Generale
Carlo Alberto Dalla Chiesa>> (39). In due giorni i reparti
speciali di Dalla Chiesa trasferirono circa 600 detenuti nelle prime
sette strutture di massima sicurezza individuate (40).
Ma il ruolo che i carabinieri giocarono nella gestione del nuovo
circuito andava ben oltre la tutela della sicurezza esterna delle
prigioni. Il generale che coordinava questo servizio poteva entrare
negli istituti in qualsiasi momento, esercitando, di fatto, un forte
potere gerarchico nei confronti dei direttori penitenziari, che
erano obbligati, tra l'altro, a fornire tutte le informazioni riguardanti
le misure adottate a tutela dell'ordine e della sicurezza interna
(41).
Il corpo di polizia militare del Ministero della Difesa venne così
dotato di un proprio sistema penitenziario da utilizzare, con poteri
discrezionali amplissimi, nella <<guerra>> che si stava
combattendo nelle strade del paese.
Nel dicembre 1977 il Parlamento varò una legge recante <<disposizioni
relative a procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili
negli istituti penitenziari>>. Questa legge attribuiva al
Ministero di Grazia e Giustizia ampi poteri discrezionali nella
materia dei lavori pubblici e degli appalti per la realizzazione
di interventi che andavano <<ben oltre quelli di ordinaria
manutenzione, tradizionalmente riservati all'esclusiva competenza
di detto ministero>> (42). Lo snellimento delle procedure
burocratiche che questa normativa realizzò, consentirà,
oltre all'avvio di un colossale programma di nuova edilizia penitenziaria,
anche una delle più colossali truffe ai danni dello Stato
perpetratesi nell'intera storia unitaria del paese: il famoso scandalo
delle carceri d'oro.
Tra il 1974 e il 1991 in Italia sono state costruiti 52 nuovi istituti,
che aumentarono di circa 12.000 unità la capienza complessiva
del nostro sistema penitenziario. La previsione di spesa iniziale
per la costruzione di queste strutture era di 918.424.000.000. Ad
opere completate, i costi ammonteranno a 1.802.352.000.000 (43).
Come si vede l'emergenza, oltre ad essere stata una cultura ed una
forma della politica, è anche stata un incredibile affare.
In attesa che il nuovo programma di edilizia penitenziaria prendesse
avvio, la topografia degli speciali individuò nelle isole
i luoghi più adeguati ad ospitare l'area della prigionia
politica. Pianosa, l'Asinara, Favignana, Badu e Carros, Termini
Imerese: nell'immaginario dei dannati della terra sono gli istituti
della punizione suprema, dell'isolamento totale, della separazione
più radicale dai propri affetti. Sono le carceri dove si
scontano le pene più lunghe, quelle che restituiscono soltanto
uomini soli, muti, alla fine del loro tempo.
L'inaccessibilità dei luoghi garantiva un primo importante
gradino di afflittività supplementare: costringere i familiari
dei detenuti a lunghi e dispendiosi spostamenti per poter incontrare
i loro congiunti. L'allontanamento dalle grandi aree urbane assicurava
agli speciali un ulteriore effetto di isolamento comunicativo e
di innalzamento della soglia di visibilità.
Il nuovo modello della massima sicurezza persegue una strategia
di lotta dai tempi lunghi, che pagherà costi pesantissimi
di vite umane e di sofferenza.
Dal 1978 al 1983, intorno e dentro agli istituti di massima sicurezza
si sviluppò una lotta durissima, fatta di rivolte e attentati,
di interventi militari, occupazioni, pestaggi e sfollamenti, di
omicidi di uomini dell'apparato penitenziario e indurimento progressivo
delle condizioni di vita interne.
E' il mese di giugno del 1977 quando Giovanni Gentile Schiavone,
esponente di punta dei NAP, Massimo Battini, un detenuto comune
politicizzatosi in carcere, e Renato Curcio inaugurano la <<Sezione
Fornelli>>, il reparto speciale dell'Asinara (46).
L'Asinara è la prima e, di certo, la più famosa struttura
di massima sicurezza del cosiddetto <<circuito dei camosci>>.
<<La mia destinazione era una piccola costruzione, bassa,
che le guardie chiamavano pollaio perché vi aveva tenuto
le sue galline la moglie del direttore: quattro celle strettissime,
seminterrate, con la finestra dalla quale, nei giorni di pioggia,
entrava l'acqua a torrenti. Una porta bassa, da pollaio, appunto,
che potevi superare solo abbassandoti. In tutto quattro metri per
tre. Dovevamo viverci in quattro, su due letti a castello e, come
unico mobilio, un tavolino fissato al pavimento e quattro sgabelli>>
(47).
I contenuti del carcere duro consistevano in una strategia volta
a raggiungere il doppio obiettivo di isolare ermeticamente l'internato
e di incidere, contemporaneamente, sui livelli di vivibilità
dello spazio detentivo, al fine di lavorare ad una graduale frantumazione
dell'identità politica dei singoli soggetti.
Il primo obiettivo veniva perseguito attraverso la censura sulla
corrispondenza, pesanti limitazioni nei rapporti con la famiglia
(colloqui e comunicazioni telefoniche), impossibilità di
accesso ai mezzi di comunicazione di massa (stampa e radio?televisione)
(48).
All'impermeabilizzazione con la società esterna si abbinava
un mix discrezionale di azioni di appesantimento della condizione
detentiva: rigida separazione in reparti e/o istituti speciali;
totale isolamento comunicativo con gli altri reclusi (49); graduale
e progressivo impoverimento delle condizioni materiali di vita,
con riduzione delle ore d'aria, della possibilità di ricevere
pacchi e di acquistare generi alimentari.
Se questi sono i contenuti normativi del regime speciale, le pratiche
repressive concrete che esso ha permesso sono andate molto al di
là di quanto si possa immaginare. La letteratura sull'argomento
è abbastanza estesa da permettere, anche ai più pigri,
di conoscere cos'è stato il carcere speciale nel nostro paese
in quegli anni (50). Oltre ai pestaggi, alle disumane condizioni
di vita, all'isolamento in cui erano tenuti i reclusi, ciò
che indigna ancora di più la coscienza civile e la sensibilità
sono le pesanti conseguenze che ricaddero sui familiari dei detenuti,
espressione di una logica di rappresaglia indegna anche della più
flebile concezione democratica dello Stato.
Partire da Milano, Torino, Firenze, Roma o Napoli per raggiungere
Favignana, o l'Asinara, o Nuoro, e vedersi rispediti indietro senza
aver potuto incontrare il proprio congiunto perché ci si
è rifiutati di sottoporsi all'umiliazione di una perquisizione
corporale, è un'esperienza che tutte le donne che hanno avuto
qualcuno in carcere per lotta armata hanno vissuto. <<Arrivata
a Firenze ricordo che faceva un freddo terribile, mi fecero entrare
in una stanza gelida e mi fecero spogliare e accoccolare per vedere
se usciva qualcosa dalla vagina, ebbi una perquisizione corporale,
cioè una visita ginecologica. Erano metodi studiati per spaventarti
e intimidirti, non credo che se nascondi qualcosa nella vagina,
accovacciandoti possa uscire. Fu uno shock. Poi il colloquio: durò
cinque minuti, lontani l'uno dall'altra seduti alle due estremità
di un corridoio con le guardie dietro le spalle, e basta>>
(51).
Quella delle perquisizioni corporali ai familiari è stata
la più odiosa ritorsione che poteva essere immaginata. Le
pratiche della repressione penetrano fin dentro al corpo, violano
l'intimità fisica dei propri affetti, affermando un principio
di potenza che non conosce confini invalicabili. <<Da parte
mia e da parte della maggioranza di noi c'è sempre stato
il rifiuto delle perquisizioni vaginali. Con noi che eravamo le
giovani andavano pesanti, non si limitavano a farci spostare il
reggiseno, ma a denudarci come vermi. Ci costringevano a spogliarci
e a fare flessioni; mentre alle perquisizioni vaginali sono riuscita
ad oppormi, le flessioni completamente nuda ho dovuto farle perché
altrimenti non mi avrebbero fatto fare il colloquio>> (52).
Affermazione della penetrabilità del corpo, violazione della
sua sacralità, negazione radicale della sua integrità.
All'esercizio del potere di controllare, visionare, ispezionare
i corpi, corrisponde la più assoluta negazione della fisicità
dell'affettività. <<Prima a Cala d'oliva i colloqui
li facevamo in un posto tremendo ma almeno senza vetro. A Fornelli,
trenta chilometri al di là dell'isola, ci installarono i
vetri ed i citofoni. E' stata una cosa da non raccontare. Il non
potersi toccare, il sentire questa voce distorta e metallica. Fu
una delle invenzioni più cattive. In un rapporto c'è
il problema dei corpi, del bisogno del contatto fisico che il carcere
censura di per sé, ma il vetro fu la fine della possibilità
di toccarsi una mano, di sentirsi vicini. Fu orribile, inimmaginabile...
Era a Cuneo la prima volta che vidi Alberto attraverso il vetro,
come un pesce nell'acquario. Chi ha deciso che non posso più
toccare le mani di mio figlio?>> (53).
Si è trattato di una vera e propria logica di guerra, attuata
attraverso la più drastica recisione di ogni possibilità
di contatto del recluso con la propria realtà sociale ed
affettiva. Al contempo, veniva diffusamente utilizzata tutta la
strumentazione classica di distruzione dell'identità, attraverso
il perseguimento di una strategia di annientamento dell'integrità
psico?fisica degli individui.
Ma non solo. Il carcere duro costituiva anche una formidabile arma
di governo per gli altri due circuiti penitenziari, rappresentando
la possibilità concreta, visibile, di peggioramento della
condizione detentiva, un inferno a portata di mano dove si poteva
piombare in qualsiasi momento (54).
L'ermetica compattezza che il quadro politico dell'epoca oppose
ad ogni tentativo di critica a questa oscenità rese possibili
amplissimi margini di discrezionalità all'Amministrazione
Penitenziaria nel gestire, in spregio ad ogni pur minimo vincolo
normativo, le situazioni delle carceri speciali.
Le esigenze della prevenzione generale qui prevalsero nettamente,
senza alcuna possibilità per argomentazioni di civiltà
giuridica, di proporre una loro legittimità di parola. Si
trattava della prioritaria necessità di distruggere ad ogni
costo le reti organizzative dei gruppi della lotta armata e, in
ragione di questa esigenza, il carcere divenne una delle risorse
decisive della strategia di riconquista del controllo del territorio.
In questo contesto il carcere, da strumento terminale del controllo
penale, assume importanti funzioni di intervento operativo dell'azione
repressiva. Ad esso è attribuito il compito di contrastare
in prima linea questa particolare forma di <<devianza>>,
dai forti contenuti organizzativi, strategicamente orientata oltre
ogni mediazione, con una notevole capacità egemonica. E lo
fa espandendo al massimo l'effetto di deterrenza con l'aumento delle
pene, dilatando in progressione i contenuti afflittivi, separando
ed isolando l'internato dall'ambiente esterno.
Da questa logica di guerra nasce in questi anni un altro formidabile
strumento di aggressione penale, che si insedierà stabilmente
nel nostro sistema repressivo, e che con il carcere ha sicuramente
qualcosa a che vedere: il pentitismo.
Tratto da: "Massima Sicurezza - Dal carcere speciale allo stato
penale"
Salvatore Verde
Odradek ed. 2002
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