LIBERIAMOCI DAL CARCERE
Il carcere speciale

La normativa del trattamento penitenziario speciale si inquadra nel più generale contesto della legislazione d'emergenza, inaugurata nel 1975 dalla famosa Legge Reale (30). <<La legge Reale (legge 22-5-1975, n. 152) amplia i casi in cui sia da ritenersi possibile l'uso delle armi da parte delle forze dell'ordine...; rende possibile la perquisizione personale sul posto anche senza l'autorizzazione del magistrato...; vieta di partecipare a manifestazioni portando caschi protettivi e con il volto coperto...; ripristina l'istituto fascista del confino per ragioni politiche>> (30). Siamo nel 1975, a sette anni dall'esplosione di una rivolta sociale che non mostrava nessun accenno di ricomposizione, ma, anzi, si muoveva verso forme del conflitto sempre più radicali.
La legge Reale affrontava il problema della riconquista del controllo delle strade, delle fabbriche e delle università, e lo faceva dotando le forze dell'ordine di una libertà di intervento militare che allora non avevano.
Ma la legislazione d'emergenza non si muoveva solo sul piano dello scontro militare. <<In realtà la legge Reale è poco più di uno spartiacque simbolico. Certo, è il momento di emersione più plateale di quello che sarà il "diritto speciale", ma già l'anno prima, e precisamente col decreto legge n. 99 dell'11-4-1974, è stata allungata a dismisura la carcerazione preventiva (fino a 8 anni). Nell'ottobre del '74 la legge n. 497 ha poi reintrodotto l'interrogatorio di polizia giudiziaria...>> (31).
Nel 1979, quando iniziarono i processi alle formazioni politiche armate, toccò al sistema delle pene adeguarsi alle particolari esigenze repressive del momento. In quell'anno la cosiddetta Legge Cossiga introdusse nel nostro codice penale una nuova figura di reato, l'associazione sovversiva, con sanzioni penali che andavano dai 7 ai 15 anni e, soprattutto, con l'istituzione di un'aggravante per <<finalità di terrorismo>>, che aumentava le pene della metà per reati connessi a finalità sovversive (32).
Il rigido allineamento della magistratura ai dettami del nuovo mandato politico che ispirava queste norme garantì in quegli anni una grande efficacia all'azione repressiva.
C'è chi ha parlato, a tal riguardo, di una giurisprudenza dell'emergenza (33), intendendo con ciò l'agire di un orientamento politico giudiziario che ha permesso prima un massiccio ricorso alla custodia cautelare, come strumento di neutralizzazione e di anticipazione della sanzione penale, e, successivamente, un incredibile aumento delle pene perseguito con un sapiente mix tra applicazione delle aggravanti per <<finalità terroristiche>> e procedure giudiziarie discrezionali (34).
Ancor prima che nel carcere, quindi, la legislazione speciale ha agito sulla macchina repressiva e su quella giudiziaria. Ma, soprattutto, essa è stata una forma della politica, una modalità di risposta alla crisi sociale, che costituirà un paradigma di governo negli anni a venire. <<La risposta alla rivolta sociale fu l'edificazione del sistema dell'emergenza. La nozione di "emergenza", concepita inizialmente come esigenza economica, divenne una categoria dello spirito, per poi estendersi al campo giuridico, sociale e politico. Si trasformò in uno strumento per governare il conflitto all'interno di una nuova concezione della democrazia come spazio blindato composto da territori recintati oltre i quali non era consentito fuoriuscire. La legalità era il nuovo filo spinato che designava in modo assolutamente rigido lo spazio dell'agire legittimo. Il conflitto veniva messo a nudo, spogliato di ogni rappresentanza che ne tentasse un recupero in termini di dialettica sociale e politica, per divenire una questione di ordine pubblico, di codice penale. Per avere legittimità i movimenti sociali dovevano rientrare nel recinto stabilito dalle rappresentanze istituzionali, oppure subire la criminalizzazione>> (35).


Fu così dato incarico al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, il militare che aveva guidato la soluzione di forza della rivolta di Alessandria, di gestire i servizi di vigilanza esterni delle carceri. I carabinieri presentarono un piano che prevedeva la creazione di un circuito speciale destinato ad ospitare i militanti della lotta armata e i detenuti comuni più pericolosi. Venne così definita una prima mappa degli istituti che offrivano maggiori garanzie di sicurezza, ed in questi furono approntati in fretta e furia i primi reparti di massima sicurezza. <<Il primo decreto interministeriale di questo tipo portava la data del 4 maggio 1977, era valido fino al 31 dicembre 1980 e nominava Comandante dell'Ufficio di coordinamento della sicurezza esterna degli stabilimenti penitenziari il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa>> (39). In due giorni i reparti speciali di Dalla Chiesa trasferirono circa 600 detenuti nelle prime sette strutture di massima sicurezza individuate (40).
Ma il ruolo che i carabinieri giocarono nella gestione del nuovo circuito andava ben oltre la tutela della sicurezza esterna delle prigioni. Il generale che coordinava questo servizio poteva entrare negli istituti in qualsiasi momento, esercitando, di fatto, un forte potere gerarchico nei confronti dei direttori penitenziari, che erano obbligati, tra l'altro, a fornire tutte le informazioni riguardanti le misure adottate a tutela dell'ordine e della sicurezza interna (41).
Il corpo di polizia militare del Ministero della Difesa venne così dotato di un proprio sistema penitenziario da utilizzare, con poteri discrezionali amplissimi, nella <<guerra>> che si stava combattendo nelle strade del paese.
Nel dicembre 1977 il Parlamento varò una legge recante <<disposizioni relative a procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari>>. Questa legge attribuiva al Ministero di Grazia e Giustizia ampi poteri discrezionali nella materia dei lavori pubblici e degli appalti per la realizzazione di interventi che andavano <<ben oltre quelli di ordinaria manutenzione, tradizionalmente riservati all'esclusiva competenza di detto ministero>> (42). Lo snellimento delle procedure burocratiche che questa normativa realizzò, consentirà, oltre all'avvio di un colossale programma di nuova edilizia penitenziaria, anche una delle più colossali truffe ai danni dello Stato perpetratesi nell'intera storia unitaria del paese: il famoso scandalo delle carceri d'oro.
Tra il 1974 e il 1991 in Italia sono state costruiti 52 nuovi istituti, che aumentarono di circa 12.000 unità la capienza complessiva del nostro sistema penitenziario. La previsione di spesa iniziale per la costruzione di queste strutture era di 918.424.000.000. Ad opere completate, i costi ammonteranno a 1.802.352.000.000 (43). Come si vede l'emergenza, oltre ad essere stata una cultura ed una forma della politica, è anche stata un incredibile affare.
In attesa che il nuovo programma di edilizia penitenziaria prendesse avvio, la topografia degli speciali individuò nelle isole i luoghi più adeguati ad ospitare l'area della prigionia politica. Pianosa, l'Asinara, Favignana, Badu e Carros, Termini Imerese: nell'immaginario dei dannati della terra sono gli istituti della punizione suprema, dell'isolamento totale, della separazione più radicale dai propri affetti. Sono le carceri dove si scontano le pene più lunghe, quelle che restituiscono soltanto uomini soli, muti, alla fine del loro tempo.
L'inaccessibilità dei luoghi garantiva un primo importante gradino di afflittività supplementare: costringere i familiari dei detenuti a lunghi e dispendiosi spostamenti per poter incontrare i loro congiunti. L'allontanamento dalle grandi aree urbane assicurava agli speciali un ulteriore effetto di isolamento comunicativo e di innalzamento della soglia di visibilità.
Il nuovo modello della massima sicurezza persegue una strategia di lotta dai tempi lunghi, che pagherà costi pesantissimi di vite umane e di sofferenza.
Dal 1978 al 1983, intorno e dentro agli istituti di massima sicurezza si sviluppò una lotta durissima, fatta di rivolte e attentati, di interventi militari, occupazioni, pestaggi e sfollamenti, di omicidi di uomini dell'apparato penitenziario e indurimento progressivo delle condizioni di vita interne.

E' il mese di giugno del 1977 quando Giovanni Gentile Schiavone, esponente di punta dei NAP, Massimo Battini, un detenuto comune politicizzatosi in carcere, e Renato Curcio inaugurano la <<Sezione Fornelli>>, il reparto speciale dell'Asinara (46).
L'Asinara è la prima e, di certo, la più famosa struttura di massima sicurezza del cosiddetto <<circuito dei camosci>>. <<La mia destinazione era una piccola costruzione, bassa, che le guardie chiamavano pollaio perché vi aveva tenuto le sue galline la moglie del direttore: quattro celle strettissime, seminterrate, con la finestra dalla quale, nei giorni di pioggia, entrava l'acqua a torrenti. Una porta bassa, da pollaio, appunto, che potevi superare solo abbassandoti. In tutto quattro metri per tre. Dovevamo viverci in quattro, su due letti a castello e, come unico mobilio, un tavolino fissato al pavimento e quattro sgabelli>> (47).
I contenuti del carcere duro consistevano in una strategia volta a raggiungere il doppio obiettivo di isolare ermeticamente l'internato e di incidere, contemporaneamente, sui livelli di vivibilità dello spazio detentivo, al fine di lavorare ad una graduale frantumazione dell'identità politica dei singoli soggetti.
Il primo obiettivo veniva perseguito attraverso la censura sulla corrispondenza, pesanti limitazioni nei rapporti con la famiglia (colloqui e comunicazioni telefoniche), impossibilità di accesso ai mezzi di comunicazione di massa (stampa e radio?televisione) (48).
All'impermeabilizzazione con la società esterna si abbinava un mix discrezionale di azioni di appesantimento della condizione detentiva: rigida separazione in reparti e/o istituti speciali; totale isolamento comunicativo con gli altri reclusi (49); graduale e progressivo impoverimento delle condizioni materiali di vita, con riduzione delle ore d'aria, della possibilità di ricevere pacchi e di acquistare generi alimentari.
Se questi sono i contenuti normativi del regime speciale, le pratiche repressive concrete che esso ha permesso sono andate molto al di là di quanto si possa immaginare. La letteratura sull'argomento è abbastanza estesa da permettere, anche ai più pigri, di conoscere cos'è stato il carcere speciale nel nostro paese in quegli anni (50). Oltre ai pestaggi, alle disumane condizioni di vita, all'isolamento in cui erano tenuti i reclusi, ciò che indigna ancora di più la coscienza civile e la sensibilità sono le pesanti conseguenze che ricaddero sui familiari dei detenuti, espressione di una logica di rappresaglia indegna anche della più flebile concezione democratica dello Stato.
Partire da Milano, Torino, Firenze, Roma o Napoli per raggiungere Favignana, o l'Asinara, o Nuoro, e vedersi rispediti indietro senza aver potuto incontrare il proprio congiunto perché ci si è rifiutati di sottoporsi all'umiliazione di una perquisizione corporale, è un'esperienza che tutte le donne che hanno avuto qualcuno in carcere per lotta armata hanno vissuto. <<Arrivata a Firenze ricordo che faceva un freddo terribile, mi fecero entrare in una stanza gelida e mi fecero spogliare e accoccolare per vedere se usciva qualcosa dalla vagina, ebbi una perquisizione corporale, cioè una visita ginecologica. Erano metodi studiati per spaventarti e intimidirti, non credo che se nascondi qualcosa nella vagina, accovacciandoti possa uscire. Fu uno shock. Poi il colloquio: durò cinque minuti, lontani l'uno dall'altra seduti alle due estremità di un corridoio con le guardie dietro le spalle, e basta>> (51).
Quella delle perquisizioni corporali ai familiari è stata la più odiosa ritorsione che poteva essere immaginata. Le pratiche della repressione penetrano fin dentro al corpo, violano l'intimità fisica dei propri affetti, affermando un principio di potenza che non conosce confini invalicabili. <<Da parte mia e da parte della maggioranza di noi c'è sempre stato il rifiuto delle perquisizioni vaginali. Con noi che eravamo le giovani andavano pesanti, non si limitavano a farci spostare il reggiseno, ma a denudarci come vermi. Ci costringevano a spogliarci e a fare flessioni; mentre alle perquisizioni vaginali sono riuscita ad oppormi, le flessioni completamente nuda ho dovuto farle perché altrimenti non mi avrebbero fatto fare il colloquio>> (52).
Affermazione della penetrabilità del corpo, violazione della sua sacralità, negazione radicale della sua integrità. All'esercizio del potere di controllare, visionare, ispezionare i corpi, corrisponde la più assoluta negazione della fisicità dell'affettività. <<Prima a Cala d'oliva i colloqui li facevamo in un posto tremendo ma almeno senza vetro. A Fornelli, trenta chilometri al di là dell'isola, ci installarono i vetri ed i citofoni. E' stata una cosa da non raccontare. Il non potersi toccare, il sentire questa voce distorta e metallica. Fu una delle invenzioni più cattive. In un rapporto c'è il problema dei corpi, del bisogno del contatto fisico che il carcere censura di per sé, ma il vetro fu la fine della possibilità di toccarsi una mano, di sentirsi vicini. Fu orribile, inimmaginabile... Era a Cuneo la prima volta che vidi Alberto attraverso il vetro, come un pesce nell'acquario. Chi ha deciso che non posso più toccare le mani di mio figlio?>> (53).
Si è trattato di una vera e propria logica di guerra, attuata attraverso la più drastica recisione di ogni possibilità di contatto del recluso con la propria realtà sociale ed affettiva. Al contempo, veniva diffusamente utilizzata tutta la strumentazione classica di distruzione dell'identità, attraverso il perseguimento di una strategia di annientamento dell'integrità psico?fisica degli individui.
Ma non solo. Il carcere duro costituiva anche una formidabile arma di governo per gli altri due circuiti penitenziari, rappresentando la possibilità concreta, visibile, di peggioramento della condizione detentiva, un inferno a portata di mano dove si poteva piombare in qualsiasi momento (54).
L'ermetica compattezza che il quadro politico dell'epoca oppose ad ogni tentativo di critica a questa oscenità rese possibili amplissimi margini di discrezionalità all'Amministrazione Penitenziaria nel gestire, in spregio ad ogni pur minimo vincolo normativo, le situazioni delle carceri speciali.
Le esigenze della prevenzione generale qui prevalsero nettamente, senza alcuna possibilità per argomentazioni di civiltà giuridica, di proporre una loro legittimità di parola. Si trattava della prioritaria necessità di distruggere ad ogni costo le reti organizzative dei gruppi della lotta armata e, in ragione di questa esigenza, il carcere divenne una delle risorse decisive della strategia di riconquista del controllo del territorio.
In questo contesto il carcere, da strumento terminale del controllo penale, assume importanti funzioni di intervento operativo dell'azione repressiva. Ad esso è attribuito il compito di contrastare in prima linea questa particolare forma di <<devianza>>, dai forti contenuti organizzativi, strategicamente orientata oltre ogni mediazione, con una notevole capacità egemonica. E lo fa espandendo al massimo l'effetto di deterrenza con l'aumento delle pene, dilatando in progressione i contenuti afflittivi, separando ed isolando l'internato dall'ambiente esterno.
Da questa logica di guerra nasce in questi anni un altro formidabile strumento di aggressione penale, che si insedierà stabilmente nel nostro sistema repressivo, e che con il carcere ha sicuramente qualcosa a che vedere: il pentitismo.


Tratto da: "Massima Sicurezza - Dal carcere speciale allo stato penale"
Salvatore Verde
Odradek ed. 2002



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