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La prima norma sui cosiddetti pentiti fu introdotta dalla legge
Cossiga del 1980 (55), una delle più importanti innovazioni
legislative nate in quegli anni per contrastare il fenomeno della
lotta armata. Questa norma fu voluta personalmente dal generale
Dalla Chiesa, che intuì, prima di altri, la necessità
di strumenti legislativi nuovi (56).
Le leggi speciali in materia di ordine pubblico erano certo state
utilissime, ed i risultati si erano visti. Ma questo non bastava
a superare la logorante guerra di trincea che si combatteva ormai
da anni. Serviva uno strumento nuovo, in grado di agire contemporaneamente
sia militarmente che politicamente, che fosse capace, anche pagando
costi ingenti sul piano dell'autorità statale, di creare
divisioni nel fronte avversario. Bisognava liberarsi da un astratto
principio di legalità che impediva il pieno dispiegamento
di un agire pragmatico e flessibile, laicamente disposto a misurare,
nelle singole contingenze, costi e benefici, non pregiudizialmente
contrario a mediazioni, trattative e contrattazioni, qualora queste
fossero risultate utili.
Nella prassi poliziesca lo scambio impunità?delazione è
una pratica antica e consuetudinaria. L'azione investigativa ha
da sempre utilizzato questo strumento, che è senza dubbio
tra i più efficaci. La novità che la legislazione
sul pentitismo introduce sta nel fatto che questa pratica riceve
adesso un riconoscimento giuridico, diviene forma legale, interviene
nella procedura penale, determina l'entità delle pene, subordinando
il giudizio sull'atto criminoso alla capacità di delazione
del suo autore.
Dopo due anni di concreta sperimentazione sul campo, la materia
del pentitismo trovò una sua sistemazione definitiva nella
legge n. 304 del 29-5-1982. La pressione che gli organi inquirenti
operarono sul legislatore affinché fosse data concretezza
alle esigenze di una nuova contrattualità tra Stato e organizzazioni
politiche armate fu decisiva per l'approvazione di questa norma.
Il suo meccanismo è tanto semplice quanto efficace: lo Stato
rinuncia, del tutto o in parte, ad esercitare la sua pretesa punitiva
nei confronti dell'autore del reato associativo che <<interrompe
il vincolo che lo lega ai concorrenti, fornendo informazioni utili
sulla struttura e sulla organizzazione dell'associazione o della
banda>> (57).
La natura del contratto di collaborazione prescrive tassativamente
che il collaborante operi un netto passaggio di campo sul piano
concreto dell'azione militare. L'utilità della collaborazione
è misurata, in soldoni, dalla quantità di nomi che
egli rivela, dal numero di basi che indica, dalle informazioni sugli
organigrammi e sui ruoli che fornisce, dal disvelamento delle responsabilità
su singoli eventi delittuosi.
Questa grande innovazione avrà degli effetti dirompenti sul
piano operativo, e costituirà un paradigma delatorio?premiale
che dimostrerà una forte efficacia soprattutto nella gestione
di altre emergenze criminali che vivrà il nostro paese negli
anni a venire.
Le norme delatorio?premiali sono, comunque, tutte dentro la logica
della soluzione militare delle emergenze sociali. <<E' un
classico che è stato descritto milioni di volte, nient'altro
che un momento della guerra, un episodio del conflitto che serve
a spostare gli equilibri dei contendenti mentre si stanno sparando>>
(58).
Ciò che questa legislazione consegna nelle mani degli inquirenti
è un arnese di enorme potenza, che è stato fabbricato
direttamente sul campo e, solo successivamente, formalizzato e reso
pienamente operativo. La figura sociale del pentito nasce prima
dell'apparire della sua forma giuridica (59).
Nel febbraio del 1980, dopo appena un mese dalla sua cattura, Patrizio
Peci, militante della colonna torinese delle BR e membro della Direzione
Strategica, inizia il suo lungo e dettagliato racconto, rivelando
nomi, basi, struttura organizzativa, storia e progetti della più
forte formazione armata del paese. Il pentimento di Peci avvenne
nel reparto di isolamento del carcere speciale di Cuneo. Il dibattito
sul ruolo che il carcere duro svolge nel predisporre, favorire ed
incentivare le <<scelte di collaborazione>> è
a tutt'oggi ancora aperto.
Sul piano storico, della storia recente del nostro paese, è
innegabile che le due emergenze che hanno dato luogo a questi regimi
detentivi, la lotta armata e la criminalità organizzata degli
anni '90, hanno trovato nella istituzione di un modello detentivo
speciale un momento di grande efficacia dell'azione repressiva.
In entrambi i casi, dagli speciali è venuta fuori una fitta
schiera di defezioni, abbandoni delle organizzazioni, passaggi di
campo e collaborazioni, e questi risultati non sono assolutamente
da sottovalutare. Non sono da sottovalutare le conseguenze che hanno
sui singoli condizioni di detenzione di questi livelli di rigidità.
Le sofferenze fisiche, l'isolamento, l'essere faccia a faccia, soli,
con la crudezza del carcere, l'improvvisa perdita della propria
vita di relazione, le deprivazioni sensoriali ed affettive, la paura
della violenza, sono fattori che indubbiamente concorrono a creare
una condizione di grande debolezza e fragilità degli individui.
Ed in queste condizioni qualsiasi gesto è possibile, dalla
violenza contro se stessi, a quella contro gli altri, dall'autodistruzione
all'esplosione dell'istinto di sopravvivenza, dal rafforzamento
dei propri vincoli di appartenenza all'abbandono del campo, al ritiro,
alla fuga. Non c'è da stupirsi che da un carcere speciale
esca un pentito, come non deve suscitare stupore se esce un impiccato
o un malato di mente.
Ma un pentito non fa il pentitismo. <<...Chi arriva al tradimento
ci arriva perché sente una sconfitta, incombente o avvenuta...>>.
Il pentitismo <<nasceva perché si faceva strada in
noi l'idea che ormai non avremmo più vinto, che era impossibile,
e siccome eravamo forti era forte anche l'effetto catastrofe>>
(60).
Il carcere duro, da solo, può creare un delatore, ma non
è in grado di produrre una cultura del pentitismo. Ci vuole
altro, sono necessarie altre condizioni affinché ciò
avvenga. Nessuna guerra è stata vinta perché si è
riusciti ad infiltrare delle spie tra le fila dell'avversario.
Il pentitismo è tale quando entra in una deriva, quando il
soggetto che riceve l'attacco perde forza di movimento, arretra,
deperisce. Qui si parla di soggetti collettivi, di entità
sociali complesse, non della piccola banda di ladri d'appartamento.
<<Siete finiti, vi state distruggendo da soli, mi ha detto
durante un trasferimento dal carcere uno strano poliziotto in vena
di chiacchiere. E allora perché le torture?, ribatto. Be',
con quelle vi diamo una spintarella. Molti hanno retto, alcuni no>>
(61).
Gli speciali erano in piedi già dal 1977, e fino al 1980
dalla numerosa schiera di coloro che finirono in carcere non venne
fuori nessun significativo caso di cedimento. E molti tra essi avevano
attraversato le realtà più dure della massima sicurezza.
Peci iniziò a collaborare dopo appena un mese dall'arresto,
ed il suo fu soltanto l'inizio di un fenomeno destinato ad estendersi.
Al carcere duro, anzi al carcere in generale, si può resistere
quando si è forti, finché si è forti, sia sul
piano soggettivo, sia su quello dell'identità collettiva.
Solo quando questa forza non c'è, o si incrina, o viene meno,
per un qualsiasi motivo, la tecnologia di induzione alla delazione
di cui il carcere dispone riesce a raccogliere tutti i suoi frutti.
E questa tecnologia nel carcere è ampiamente collaudata e
sperimentata. L'utilizzazione sistematica dell'informatore, l'infame
per la cultura carceraria, che fornisce informazioni per decifrare
le dinamiche comunitarie, è lo strumento privilegiato dallo
staff per controllare la sicurezza dentro gli istituti. Il prezzo
di questa collaborazione, nel carcere prima della riforma, era prevalentemente
il lavoro, che abbiamo visto essere risorsa ambitissima, quanto
scarsa, nei nostri penitenziari. E lo è, si badi bene, ancora
oggi: provate a chiedere a qualunque detenuto o operatore penitenziario
quali sono i criteri per l'assegnazione al lavoro degli internati,
e qual è l'autorità che dispone di assoluta discrezionalità
nel collocamento occupazionale, e vi risponderanno, 90 casi su 100,
che il criterio principale è la disponibilità a collaborare
con la custodia.
Ma, con la nuova normativa sui pentiti, il modello delatorio?premiale
riceve ben altra forza. In cambio dell'occhio vigile e dell'orecchio
attento il delatore adesso può ambire addirittura a modificare
la sua condizione di detenuto, può contrattare l'uscita anticipata
dal carcere. Quella sistematica opera di costruzione della delazione,
prima confinata nel lavorio silenzioso delle forme del potere interne
all'istituzione totale, assume adesso importanti risvolti esterni.
Oltre che a custodire ed a redimere, il carcere si sente anche chiamato
ad una presenza diretta nell'azione inquirente, e su questa chiamata
alle armi si giocarono in questi anni un bel po' di carriere di
membri dello staff ministeriale.
La classe dirigente dei penitenziari ed i vertici del corpo degli
agenti di custodia entrarono con piena titolarità in concorrenza
con le altre forze di polizia e con la magistratura, in quella particolarissima
industria che produce un bene dall'altissimo valore sociale aggiunto:
il pentito.
Tratto da: "Massima Sicurezza - Dal carcere speciale allo stato
penale"
Salvatore Verde
Odradek ed. 2002
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