LIBERIAMOCI DAL CARCERE
L'evoluzione del circuito degli speciali ed il pentitismo

 

La prima norma sui cosiddetti pentiti fu introdotta dalla legge Cossiga del 1980 (55), una delle più importanti innovazioni legislative nate in quegli anni per contrastare il fenomeno della lotta armata. Questa norma fu voluta personalmente dal generale Dalla Chiesa, che intuì, prima di altri, la necessità di strumenti legislativi nuovi (56).
Le leggi speciali in materia di ordine pubblico erano certo state utilissime, ed i risultati si erano visti. Ma questo non bastava a superare la logorante guerra di trincea che si combatteva ormai da anni. Serviva uno strumento nuovo, in grado di agire contemporaneamente sia militarmente che politicamente, che fosse capace, anche pagando costi ingenti sul piano dell'autorità statale, di creare divisioni nel fronte avversario. Bisognava liberarsi da un astratto principio di legalità che impediva il pieno dispiegamento di un agire pragmatico e flessibile, laicamente disposto a misurare, nelle singole contingenze, costi e benefici, non pregiudizialmente contrario a mediazioni, trattative e contrattazioni, qualora queste fossero risultate utili.
Nella prassi poliziesca lo scambio impunità?delazione è una pratica antica e consuetudinaria. L'azione investigativa ha da sempre utilizzato questo strumento, che è senza dubbio tra i più efficaci. La novità che la legislazione sul pentitismo introduce sta nel fatto che questa pratica riceve adesso un riconoscimento giuridico, diviene forma legale, interviene nella procedura penale, determina l'entità delle pene, subordinando il giudizio sull'atto criminoso alla capacità di delazione del suo autore.
Dopo due anni di concreta sperimentazione sul campo, la materia del pentitismo trovò una sua sistemazione definitiva nella legge n. 304 del 29-5-1982. La pressione che gli organi inquirenti operarono sul legislatore affinché fosse data concretezza alle esigenze di una nuova contrattualità tra Stato e organizzazioni politiche armate fu decisiva per l'approvazione di questa norma. Il suo meccanismo è tanto semplice quanto efficace: lo Stato rinuncia, del tutto o in parte, ad esercitare la sua pretesa punitiva nei confronti dell'autore del reato associativo che <<interrompe il vincolo che lo lega ai concorrenti, fornendo informazioni utili sulla struttura e sulla organizzazione dell'associazione o della banda>> (57).
La natura del contratto di collaborazione prescrive tassativamente che il collaborante operi un netto passaggio di campo sul piano concreto dell'azione militare. L'utilità della collaborazione è misurata, in soldoni, dalla quantità di nomi che egli rivela, dal numero di basi che indica, dalle informazioni sugli organigrammi e sui ruoli che fornisce, dal disvelamento delle responsabilità su singoli eventi delittuosi.
Questa grande innovazione avrà degli effetti dirompenti sul piano operativo, e costituirà un paradigma delatorio?premiale che dimostrerà una forte efficacia soprattutto nella gestione di altre emergenze criminali che vivrà il nostro paese negli anni a venire.
Le norme delatorio?premiali sono, comunque, tutte dentro la logica della soluzione militare delle emergenze sociali. <<E' un classico che è stato descritto milioni di volte, nient'altro che un momento della guerra, un episodio del conflitto che serve a spostare gli equilibri dei contendenti mentre si stanno sparando>> (58).
Ciò che questa legislazione consegna nelle mani degli inquirenti è un arnese di enorme potenza, che è stato fabbricato direttamente sul campo e, solo successivamente, formalizzato e reso pienamente operativo. La figura sociale del pentito nasce prima dell'apparire della sua forma giuridica (59).
Nel febbraio del 1980, dopo appena un mese dalla sua cattura, Patrizio Peci, militante della colonna torinese delle BR e membro della Direzione Strategica, inizia il suo lungo e dettagliato racconto, rivelando nomi, basi, struttura organizzativa, storia e progetti della più forte formazione armata del paese. Il pentimento di Peci avvenne nel reparto di isolamento del carcere speciale di Cuneo. Il dibattito sul ruolo che il carcere duro svolge nel predisporre, favorire ed incentivare le <<scelte di collaborazione>> è a tutt'oggi ancora aperto.
Sul piano storico, della storia recente del nostro paese, è innegabile che le due emergenze che hanno dato luogo a questi regimi detentivi, la lotta armata e la criminalità organizzata degli anni '90, hanno trovato nella istituzione di un modello detentivo speciale un momento di grande efficacia dell'azione repressiva. In entrambi i casi, dagli speciali è venuta fuori una fitta schiera di defezioni, abbandoni delle organizzazioni, passaggi di campo e collaborazioni, e questi risultati non sono assolutamente da sottovalutare. Non sono da sottovalutare le conseguenze che hanno sui singoli condizioni di detenzione di questi livelli di rigidità. Le sofferenze fisiche, l'isolamento, l'essere faccia a faccia, soli, con la crudezza del carcere, l'improvvisa perdita della propria vita di relazione, le deprivazioni sensoriali ed affettive, la paura della violenza, sono fattori che indubbiamente concorrono a creare una condizione di grande debolezza e fragilità degli individui. Ed in queste condizioni qualsiasi gesto è possibile, dalla violenza contro se stessi, a quella contro gli altri, dall'autodistruzione all'esplosione dell'istinto di sopravvivenza, dal rafforzamento dei propri vincoli di appartenenza all'abbandono del campo, al ritiro, alla fuga. Non c'è da stupirsi che da un carcere speciale esca un pentito, come non deve suscitare stupore se esce un impiccato o un malato di mente.
Ma un pentito non fa il pentitismo. <<...Chi arriva al tradimento ci arriva perché sente una sconfitta, incombente o avvenuta...>>. Il pentitismo <<nasceva perché si faceva strada in noi l'idea che ormai non avremmo più vinto, che era impossibile, e siccome eravamo forti era forte anche l'effetto catastrofe>> (60).
Il carcere duro, da solo, può creare un delatore, ma non è in grado di produrre una cultura del pentitismo. Ci vuole altro, sono necessarie altre condizioni affinché ciò avvenga. Nessuna guerra è stata vinta perché si è riusciti ad infiltrare delle spie tra le fila dell'avversario.
Il pentitismo è tale quando entra in una deriva, quando il soggetto che riceve l'attacco perde forza di movimento, arretra, deperisce. Qui si parla di soggetti collettivi, di entità sociali complesse, non della piccola banda di ladri d'appartamento. <<Siete finiti, vi state distruggendo da soli, mi ha detto durante un trasferimento dal carcere uno strano poliziotto in vena di chiacchiere. E allora perché le torture?, ribatto. Be', con quelle vi diamo una spintarella. Molti hanno retto, alcuni no>> (61).
Gli speciali erano in piedi già dal 1977, e fino al 1980 dalla numerosa schiera di coloro che finirono in carcere non venne fuori nessun significativo caso di cedimento. E molti tra essi avevano attraversato le realtà più dure della massima sicurezza. Peci iniziò a collaborare dopo appena un mese dall'arresto, ed il suo fu soltanto l'inizio di un fenomeno destinato ad estendersi.
Al carcere duro, anzi al carcere in generale, si può resistere quando si è forti, finché si è forti, sia sul piano soggettivo, sia su quello dell'identità collettiva. Solo quando questa forza non c'è, o si incrina, o viene meno, per un qualsiasi motivo, la tecnologia di induzione alla delazione di cui il carcere dispone riesce a raccogliere tutti i suoi frutti.
E questa tecnologia nel carcere è ampiamente collaudata e sperimentata. L'utilizzazione sistematica dell'informatore, l'infame per la cultura carceraria, che fornisce informazioni per decifrare le dinamiche comunitarie, è lo strumento privilegiato dallo staff per controllare la sicurezza dentro gli istituti. Il prezzo di questa collaborazione, nel carcere prima della riforma, era prevalentemente il lavoro, che abbiamo visto essere risorsa ambitissima, quanto scarsa, nei nostri penitenziari. E lo è, si badi bene, ancora oggi: provate a chiedere a qualunque detenuto o operatore penitenziario quali sono i criteri per l'assegnazione al lavoro degli internati, e qual è l'autorità che dispone di assoluta discrezionalità nel collocamento occupazionale, e vi risponderanno, 90 casi su 100, che il criterio principale è la disponibilità a collaborare con la custodia.
Ma, con la nuova normativa sui pentiti, il modello delatorio?premiale riceve ben altra forza. In cambio dell'occhio vigile e dell'orecchio attento il delatore adesso può ambire addirittura a modificare la sua condizione di detenuto, può contrattare l'uscita anticipata dal carcere. Quella sistematica opera di costruzione della delazione, prima confinata nel lavorio silenzioso delle forme del potere interne all'istituzione totale, assume adesso importanti risvolti esterni.
Oltre che a custodire ed a redimere, il carcere si sente anche chiamato ad una presenza diretta nell'azione inquirente, e su questa chiamata alle armi si giocarono in questi anni un bel po' di carriere di membri dello staff ministeriale.
La classe dirigente dei penitenziari ed i vertici del corpo degli agenti di custodia entrarono con piena titolarità in concorrenza con le altre forze di polizia e con la magistratura, in quella particolarissima industria che produce un bene dall'altissimo valore sociale aggiunto: il pentito.


Tratto da: "Massima Sicurezza - Dal carcere speciale allo stato penale"
Salvatore Verde
Odradek ed. 2002



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