L'articolo 270 bis del codice penale, come sostituito
dall'articolo 1 della legge 15 dicembre 2001 n.438
"Art. 270-bis (Associazioni con finalità di terrorismo
anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico).
Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni
che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità
di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito
con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a
tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a
dieci anni.
Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre
anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato
estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti
del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose
che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose
che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono
l'impiego".
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